Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (MCB)

La figura professionale per cui la FIMAAS richiede il titolo ai Soci Ordinari: che cos'è, da quali norme deriva, come si consegue il titolo.

Che cos'è l'MCB

Il massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (MCB) è un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie. La sua base normativa è l'art. 1, secondo comma, del R.D. 31 maggio 1928, n. 1334, regolamento di esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264. Secondo il Ministero della Salute l'MCB non è un professionista sanitario, ma un operatore sanitario che opera sotto la supervisione di un professionista sanitario.

Nel linguaggio corrente l'MCB è chiamato anche massoterapista: la stessa Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 9/E del 24 febbraio 2026, usa la formula "massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (massoterapista)". Approfondimento: massoterapia e massoterapista.

Che cosa significa MCB

MCB è la sigla di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, la denominazione usata dal R.D. 1334/1928 e dall'art. 99 del Testo unico delle leggi sanitarie. Il «capo bagnino degli stabilimenti idroterapici» è una figura legata alle cure con l'acqua in strutture idroterapiche: non va confuso con l'assistente bagnanti (il bagnino di salvataggio), che è una figura diversa con un brevetto diverso.

Nel linguaggio comune l'MCB è chiamato anche massoterapista: è un termine d'uso, mentre il titolo giuridico resta quello del R.D. 1334/1928.

La base normativa

Due norme statali individuano la figura:

  • R.D. 31 maggio 1928, n. 1334, art. 1. Prevede licenze distinte per le arti ausiliarie di odontotecnico, ottico, meccanico ortopedico ed ernista e infermiere, e stabilisce che la licenza per infermiere può riguardare l'esercizio generico di tale arte oppure le distinte specialità del massaggiatore e del capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. Scheda sul R.D. 1334/1928.
  • R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), art. 99, secondo comma. Sottopone a vigilanza l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e comprende nella categoria dell'infermiere abilitato o autorizzato i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori. Scheda sulla L. 1264/1927 e sull'art. 99 TULS.

L'inquadramento secondo il Ministero della Salute

Con la nota n. 69401 del 4 novembre 2025, resa su richiesta dell'Agenzia delle Entrate e riportata nella Risoluzione n. 9/E del 24 febbraio 2026, il Ministero della Salute ha precisato che l'MCB:

  • è attualmente collocato tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie di cui al R.D. n. 1334 del 31 maggio 1928;
  • non è un professionista sanitario, ma un operatore sanitario che non possiede autonomia professionale;
  • deve operare sotto la supervisione di un professionista sanitario.

Questo è il riferimento più recente e autorevole sul perimetro dell'attività. Le norme del 1928 e del 1934 non contengono un elenco dettagliato delle mansioni: per i limiti operativi la FIMAAS invita gli associati ad attenersi all'indicazione ministeriale e a verificare eventuali disposizioni della propria Regione. Approfondimento: cosa può fare l'MCB e cosa no.

Come si consegue il titolo

Il titolo di MCB si consegue al termine di un percorso formativo regionale erogato da enti accreditati, con esame finale davanti a una commissione. La disciplina dei percorsi rientra nella competenza regionale in materia di istruzione e formazione professionale: in questo senso si è espresso il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3845 del 27 aprile 2024, come riportato nella deliberazione della Giunta regionale dell'Abruzzo n. 28 del 28 gennaio 2026.

Durata, ore, requisiti di accesso e composizione delle commissioni sono stabiliti da ciascuna Regione e possono differire. Prima di iscriversi a un corso è opportuno verificare che l'ente sia accreditato e che il percorso sia quello previsto dalla normativa regionale per l'abilitazione all'arte ausiliaria. Approfondimento: normativa regionale.

Aspetti fiscali

Con la Risoluzione n. 9/E del 24 febbraio 2026 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le prestazioni rese nell'ambito dell'attività di MCB possono beneficiare dell'esenzione IVA prevista dall'art. 10, primo comma, n. 18, del D.P.R. 633/1972, sempre che la qualifica sia attestata da un titolo idoneo all'esercizio dell'attività. La stessa Risoluzione richiama il divieto di fatturazione elettronica tramite SdI per le prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche. Secondo una FAQ dell'Agenzia delle Entrate dell'11 marzo 2026 l'invio dei dati MCB al Sistema Tessera Sanitaria non è ancora possibile, in attesa di un decreto ministeriale. Per il paziente le prestazioni sono detraibili nel 730 solo con prescrizione medica. Scheda completa su IVA, Tessera Sanitaria e 730.

MCB e FIMAAS

Il possesso della qualifica di MCB legalmente valida è il requisito principale per l'iscrizione come Socio Ordinario, insieme alla documentazione del titolo, all'esercizio conforme alla normativa (ove l'attività sia esercitata) e all'accettazione di Statuto e Codice Etico. Requisiti e procedura di iscrizione.

Le risposte alle domande pratiche di chi esercita (competenze, fisco, lavoro, aggiornamento) sono raccolte nella Guida MCB.

Domande frequenti sull'MCB

Che cosa significa MCB?

MCB è la sigla di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, l'arte ausiliaria delle professioni sanitarie prevista dall'art. 1 del R.D. 31 maggio 1928, n. 1334. Nel linguaggio comune la figura è chiamata anche massoterapista.

L'MCB è una professione sanitaria?

No. L'MCB è un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie. Il Ministero della Salute, nella nota n. 69401 del 4 novembre 2025 riportata dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 2026, ha precisato che non si tratta di un professionista sanitario ma di un operatore sanitario senza autonomia professionale, che opera sotto la supervisione di un professionista sanitario.

Qual è la legge che disciplina il massaggiatore capo bagnino?

Il riferimento principale è l'art. 1, secondo comma, del R.D. 31 maggio 1928, n. 1334, regolamento della legge 23 giugno 1927, n. 1264 sulle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. L'art. 99 del Testo unico delle leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) sottopone a vigilanza l'esercizio di queste arti e vi comprende espressamente i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori.

Chi organizza i corsi per diventare MCB?

I corsi sono percorsi formativi regionali erogati da enti accreditati. La materia rientra nella competenza regionale in materia di istruzione e formazione professionale (Consiglio di Stato, sentenza n. 3845 del 27 aprile 2024). Requisiti di accesso, ore e modalità d'esame variano da Regione a Regione.

Le prestazioni dell'MCB sono esenti IVA?

Secondo la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 24 febbraio 2026, le prestazioni rese nell'ambito dell'attività di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici possono beneficiare dell'esenzione IVA dell'art. 10, primo comma, n. 18, del D.P.R. 633/1972, purché la qualifica sia attestata da un titolo idoneo. Per il caso concreto è opportuno rivolgersi al proprio consulente fiscale.

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