Statuto della FIMAAS
Testo integrale dello Statuto della Federazione Italiana Massaggiatori Massoterapisti e Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie. Ogni articolo ha un collegamento diretto (ad esempio #art-4) per poterlo citare.
Art. 1 – Denominazione
È costituita l'associazione denominata:
FEDERAZIONE ITALIANA MASSAGGIATORI MASSOTERAPISTI E ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE, in forma abbreviata FIMAAS.
La Federazione è un'associazione privata, autonoma, indipendente, apartitica e senza scopo di lucro.
La Federazione non costituisce un ordine professionale, un collegio professionale o un ente pubblico e non esercita funzioni pubblicistiche riservate dalla legge allo Stato, alle Regioni o agli Ordini e Collegi professionali.
Art. 2 – Sede e durata
La Federazione ha sede legale in Italia, nel Comune individuato dall'atto costitutivo.
Il Consiglio Direttivo può istituire sedi operative, rappresentanze territoriali, delegazioni regionali e provinciali.
La durata della Federazione è illimitata.
Art. 3 – Finalità
La Federazione persegue esclusivamente finalità di rappresentanza, tutela, qualificazione, valorizzazione e sviluppo delle professioni e delle attività rappresentate.
In particolare FIMAAS si propone di:
- a) rappresentare gli interessi professionali, culturali ed economici degli associati;
- b) promuovere il riconoscimento e la valorizzazione della figura del Massaggiatore Massoterapista e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie;
- c) promuovere elevati standard di competenza, formazione, aggiornamento e comportamento professionale;
- d) contribuire al miglioramento della qualità dei servizi professionali offerti alla cittadinanza;
- e) favorire il dialogo e la collaborazione con istituzioni pubbliche, enti territoriali, organizzazioni sanitarie, enti di formazione, università, associazioni professionali e altre organizzazioni rappresentative;
- f) partecipare, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, ai processi di consultazione e di elaborazione normativa riguardanti le professioni rappresentate;
- g) promuovere la cultura della sicurezza, della qualità e della responsabilità professionale;
- h) favorire la formazione permanente degli associati;
- i) promuovere studi, ricerche, pubblicazioni, convegni e iniziative scientifiche e culturali;
- l) contrastare l'abusivismo professionale e le pratiche professionali scorrette, segnalando alle competenti autorità le situazioni di possibile violazione della normativa;
- m) favorire la conoscenza da parte dei cittadini delle competenze, dei limiti professionali e degli standard qualitativi delle figure rappresentate.
Art. 4 – Autonomia professionale
FIMAAS riconosce e promuove l'autonomia, la responsabilità e l'indipendenza professionale degli associati.
L'appartenenza alla Federazione non costituisce titolo abilitante all'esercizio di alcuna professione e non sostituisce i titoli, le abilitazioni, le autorizzazioni o gli eventuali riconoscimenti previsti dalla normativa vigente.
Art. 5 – Attività
Per il perseguimento delle proprie finalità FIMAAS può:
- a) organizzare corsi, seminari, congressi, workshop e attività di aggiornamento;
- b) realizzare pubblicazioni, manuali, linee guida e materiali tecnico-professionali;
- c) elaborare documenti di posizione, proposte e osservazioni su temi normativi e professionali;
- d) istituire commissioni scientifiche e gruppi di lavoro;
- e) sviluppare rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati;
- f) predisporre un codice etico e professionale;
- g) istituire registri interni degli associati;
- h) rilasciare attestazioni relative alla qualità dell'appartenenza associativa, al rispetto degli standard interni e alla partecipazione alle attività formative della Federazione, senza che tali attestazioni costituiscano abilitazione professionale o riconoscimento pubblico della professione;
- i) stipulare convenzioni a favore degli associati;
- l) promuovere programmi assicurativi e servizi di tutela professionale;
- m) offrire agli associati servizi di informazione, orientamento e consulenza professionale;
- n) realizzare iniziative di comunicazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza;
- o) compiere ogni altra attività lecita e strumentale al perseguimento delle finalità associative.
Art. 6 – Associati
Possono essere ammessi alla Federazione:
- a) Soci Ordinari, in possesso dei requisiti professionali previsti dal regolamento associativo;
- b) Soci Professionali, appartenenti ad altre arti ausiliarie delle professioni sanitarie o a figure professionali affini individuate dal Consiglio Direttivo;
- c) Soci Aggregati, persone fisiche o giuridiche che condividano le finalità della Federazione e intendano sostenerne le attività;
- d) Soci Onorari, persone che abbiano acquisito particolari meriti nei settori di interesse della Federazione.
Il Consiglio Direttivo può disciplinare con apposito regolamento le categorie associative e i relativi diritti.
Art. 7 – Ammissione
L'ammissione avviene su domanda dell'interessato.
Per i Soci Ordinari la domanda deve essere corredata dalla documentazione comprovante il possesso del titolo professionale o degli altri requisiti previsti dal regolamento.
Il Consiglio Direttivo verifica la sussistenza dei requisiti e delibera sull'ammissione.
L'ammissione comporta l'accettazione dello Statuto, dei regolamenti, del codice etico e delle deliberazioni degli organi della Federazione.
Art. 8 – Requisiti professionali
Per l'iscrizione nella categoria dei Soci Ordinari è richiesto il possesso di un titolo, qualifica o abilitazione legalmente valido per l'esercizio dell'attività professionale rappresentata dalla Federazione, ove previsto dalla normativa vigente.
FIMAAS può richiedere documentazione comprovante:
- titolo professionale;
- abilitazione all'esercizio;
- eventuale iscrizione o registrazione prevista dalla normativa;
- aggiornamento professionale;
- copertura assicurativa professionale, ove prevista o richiesta dagli standard associativi.
La Federazione può prevedere specifici standard formativi e professionali per il mantenimento dello status di Socio Ordinario.
Art. 9 – Doveri degli associati
Gli associati sono tenuti a:
- a) rispettare il presente Statuto;
- b) rispettare il codice etico e professionale;
- c) mantenere un comportamento corretto nei confronti degli utenti, dei colleghi e delle istituzioni;
- d) mantenere aggiornate le proprie competenze professionali;
- e) non utilizzare il nome, il logo o i segni distintivi della Federazione in modo improprio;
- f) corrispondere la quota associativa annuale;
- g) comunicare tempestivamente eventuali variazioni rilevanti dei requisiti professionali dichiarati.
Art. 10 – Perdita della qualità di associato
La qualità di associato si perde per:
- a) dimissioni;
- b) mancato pagamento della quota associativa;
- c) perdita dei requisiti richiesti;
- d) radiazione deliberata dagli organi competenti;
- e) morte della persona fisica.
La sospensione o l'esclusione devono essere adottate nel rispetto del diritto dell'associato a essere informato e a presentare le proprie osservazioni.
Art. 11 – Quota associativa
La quota associativa è annuale, personale e non trasferibile.
L'importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
La quota comprende i servizi associativi ordinari previsti per la categoria di appartenenza.
Eventuali servizi aggiuntivi possono essere soggetti a specifici contributi o tariffe agevolate per gli associati.
Art. 12 – Organi della Federazione
Sono organi della Federazione:
- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Segretario Generale;
- f) il Tesoriere;
- g) il Collegio dei Probiviri, ove istituito;
- h) il Comitato Scientifico, ove istituito.
Art. 13 – Assemblea
L'Assemblea è l'organo sovrano della Federazione.
Approva il bilancio, elegge gli organi sociali, approva le modifiche statutarie e delibera sullo scioglimento della Federazione.
Art. 14 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri.
Il Consiglio Direttivo:
- attua gli indirizzi dell'Assemblea;
- amministra la Federazione;
- delibera sulle domande di ammissione;
- stabilisce la quota associativa;
- approva regolamenti e codici interni;
- istituisce commissioni e gruppi di lavoro;
- promuove rapporti istituzionali e convenzioni.
Art. 15 – Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente la Federazione.
Presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi associativi.
Art. 16 – Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico, ove istituito, ha funzioni consultive e di indirizzo tecnico-scientifico.
È composto da professionisti ed esperti di comprovata esperienza nei settori di interesse della Federazione.
Il Comitato può contribuire alla definizione degli standard formativi, delle iniziative scientifiche, delle pubblicazioni e delle linee guida professionali della Federazione.
Art. 17 – Codice Etico e Professionale
FIMAAS adotta un Codice Etico e Professionale volto a garantire:
- correttezza professionale;
- rispetto dell'utente;
- trasparenza;
- responsabilità;
- aggiornamento professionale;
- rispetto dei limiti di competenza;
- collaborazione interdisciplinare;
- contrasto all'abusivismo;
- tutela della dignità della professione.
La violazione del Codice può comportare sanzioni associative secondo quanto previsto dal regolamento disciplinare.
Art. 18 – Patrimonio e risorse
Il patrimonio della Federazione è costituito dalle quote associative, dai contributi, dalle erogazioni liberali, dai proventi delle attività istituzionali e da ogni altra entrata lecita.
È esclusa qualsiasi distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione agli associati.
Eventuali avanzi sono destinati esclusivamente al perseguimento delle finalità associative.
Art. 19 – Esercizio finanziario
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
Art. 20 – Modifiche dello Statuto
Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea secondo le maggioranze previste dal presente Statuto.
Art. 21 – Scioglimento
Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea.
In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto a enti aventi finalità analoghe o per finalità di pubblica utilità, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 22 – Norma finale
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e della normativa italiana vigente in materia di associazioni.
La Federazione opera nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali ed europee applicabili alle attività professionali rappresentate.
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