Statuto della FIMAAS

Testo integrale dello Statuto della Federazione Italiana Massaggiatori Massoterapisti e Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie. Ogni articolo ha un collegamento diretto (ad esempio #art-4) per poterlo citare.

Art. 1 – Denominazione

È costituita l'associazione denominata:

FEDERAZIONE ITALIANA MASSAGGIATORI MASSOTERAPISTI E ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE, in forma abbreviata FIMAAS.

La Federazione è un'associazione privata, autonoma, indipendente, apartitica e senza scopo di lucro.

La Federazione non costituisce un ordine professionale, un collegio professionale o un ente pubblico e non esercita funzioni pubblicistiche riservate dalla legge allo Stato, alle Regioni o agli Ordini e Collegi professionali.

Art. 2 – Sede e durata

La Federazione ha sede legale in Italia, nel Comune individuato dall'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo può istituire sedi operative, rappresentanze territoriali, delegazioni regionali e provinciali.

La durata della Federazione è illimitata.

Art. 3 – Finalità

La Federazione persegue esclusivamente finalità di rappresentanza, tutela, qualificazione, valorizzazione e sviluppo delle professioni e delle attività rappresentate.

In particolare FIMAAS si propone di:

  • a) rappresentare gli interessi professionali, culturali ed economici degli associati;
  • b) promuovere il riconoscimento e la valorizzazione della figura del Massaggiatore Massoterapista e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie;
  • c) promuovere elevati standard di competenza, formazione, aggiornamento e comportamento professionale;
  • d) contribuire al miglioramento della qualità dei servizi professionali offerti alla cittadinanza;
  • e) favorire il dialogo e la collaborazione con istituzioni pubbliche, enti territoriali, organizzazioni sanitarie, enti di formazione, università, associazioni professionali e altre organizzazioni rappresentative;
  • f) partecipare, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, ai processi di consultazione e di elaborazione normativa riguardanti le professioni rappresentate;
  • g) promuovere la cultura della sicurezza, della qualità e della responsabilità professionale;
  • h) favorire la formazione permanente degli associati;
  • i) promuovere studi, ricerche, pubblicazioni, convegni e iniziative scientifiche e culturali;
  • l) contrastare l'abusivismo professionale e le pratiche professionali scorrette, segnalando alle competenti autorità le situazioni di possibile violazione della normativa;
  • m) favorire la conoscenza da parte dei cittadini delle competenze, dei limiti professionali e degli standard qualitativi delle figure rappresentate.

Art. 4 – Autonomia professionale

FIMAAS riconosce e promuove l'autonomia, la responsabilità e l'indipendenza professionale degli associati.

L'appartenenza alla Federazione non costituisce titolo abilitante all'esercizio di alcuna professione e non sostituisce i titoli, le abilitazioni, le autorizzazioni o gli eventuali riconoscimenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 5 – Attività

Per il perseguimento delle proprie finalità FIMAAS può:

  • a) organizzare corsi, seminari, congressi, workshop e attività di aggiornamento;
  • b) realizzare pubblicazioni, manuali, linee guida e materiali tecnico-professionali;
  • c) elaborare documenti di posizione, proposte e osservazioni su temi normativi e professionali;
  • d) istituire commissioni scientifiche e gruppi di lavoro;
  • e) sviluppare rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati;
  • f) predisporre un codice etico e professionale;
  • g) istituire registri interni degli associati;
  • h) rilasciare attestazioni relative alla qualità dell'appartenenza associativa, al rispetto degli standard interni e alla partecipazione alle attività formative della Federazione, senza che tali attestazioni costituiscano abilitazione professionale o riconoscimento pubblico della professione;
  • i) stipulare convenzioni a favore degli associati;
  • l) promuovere programmi assicurativi e servizi di tutela professionale;
  • m) offrire agli associati servizi di informazione, orientamento e consulenza professionale;
  • n) realizzare iniziative di comunicazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza;
  • o) compiere ogni altra attività lecita e strumentale al perseguimento delle finalità associative.

Art. 6 – Associati

Possono essere ammessi alla Federazione:

  • a) Soci Ordinari, in possesso dei requisiti professionali previsti dal regolamento associativo;
  • b) Soci Professionali, appartenenti ad altre arti ausiliarie delle professioni sanitarie o a figure professionali affini individuate dal Consiglio Direttivo;
  • c) Soci Aggregati, persone fisiche o giuridiche che condividano le finalità della Federazione e intendano sostenerne le attività;
  • d) Soci Onorari, persone che abbiano acquisito particolari meriti nei settori di interesse della Federazione.

Il Consiglio Direttivo può disciplinare con apposito regolamento le categorie associative e i relativi diritti.

Art. 7 – Ammissione

L'ammissione avviene su domanda dell'interessato.

Per i Soci Ordinari la domanda deve essere corredata dalla documentazione comprovante il possesso del titolo professionale o degli altri requisiti previsti dal regolamento.

Il Consiglio Direttivo verifica la sussistenza dei requisiti e delibera sull'ammissione.

L'ammissione comporta l'accettazione dello Statuto, dei regolamenti, del codice etico e delle deliberazioni degli organi della Federazione.

Art. 8 – Requisiti professionali

Per l'iscrizione nella categoria dei Soci Ordinari è richiesto il possesso di un titolo, qualifica o abilitazione legalmente valido per l'esercizio dell'attività professionale rappresentata dalla Federazione, ove previsto dalla normativa vigente.

FIMAAS può richiedere documentazione comprovante:

  • titolo professionale;
  • abilitazione all'esercizio;
  • eventuale iscrizione o registrazione prevista dalla normativa;
  • aggiornamento professionale;
  • copertura assicurativa professionale, ove prevista o richiesta dagli standard associativi.

La Federazione può prevedere specifici standard formativi e professionali per il mantenimento dello status di Socio Ordinario.

Art. 9 – Doveri degli associati

Gli associati sono tenuti a:

  • a) rispettare il presente Statuto;
  • b) rispettare il codice etico e professionale;
  • c) mantenere un comportamento corretto nei confronti degli utenti, dei colleghi e delle istituzioni;
  • d) mantenere aggiornate le proprie competenze professionali;
  • e) non utilizzare il nome, il logo o i segni distintivi della Federazione in modo improprio;
  • f) corrispondere la quota associativa annuale;
  • g) comunicare tempestivamente eventuali variazioni rilevanti dei requisiti professionali dichiarati.

Art. 10 – Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

  • a) dimissioni;
  • b) mancato pagamento della quota associativa;
  • c) perdita dei requisiti richiesti;
  • d) radiazione deliberata dagli organi competenti;
  • e) morte della persona fisica.

La sospensione o l'esclusione devono essere adottate nel rispetto del diritto dell'associato a essere informato e a presentare le proprie osservazioni.

Art. 11 – Quota associativa

La quota associativa è annuale, personale e non trasferibile.

L'importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

La quota comprende i servizi associativi ordinari previsti per la categoria di appartenenza.

Eventuali servizi aggiuntivi possono essere soggetti a specifici contributi o tariffe agevolate per gli associati.

Art. 12 – Organi della Federazione

Sono organi della Federazione:

  • a) l'Assemblea degli Associati;
  • b) il Presidente;
  • c) il Consiglio Direttivo;
  • d) il Vicepresidente;
  • e) il Segretario Generale;
  • f) il Tesoriere;
  • g) il Collegio dei Probiviri, ove istituito;
  • h) il Comitato Scientifico, ove istituito.

Art. 13 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano della Federazione.

Approva il bilancio, elegge gli organi sociali, approva le modifiche statutarie e delibera sullo scioglimento della Federazione.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri.

Il Consiglio Direttivo:

  • attua gli indirizzi dell'Assemblea;
  • amministra la Federazione;
  • delibera sulle domande di ammissione;
  • stabilisce la quota associativa;
  • approva regolamenti e codici interni;
  • istituisce commissioni e gruppi di lavoro;
  • promuove rapporti istituzionali e convenzioni.

Art. 15 – Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente la Federazione.

Presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi associativi.

Art. 16 – Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, ove istituito, ha funzioni consultive e di indirizzo tecnico-scientifico.

È composto da professionisti ed esperti di comprovata esperienza nei settori di interesse della Federazione.

Il Comitato può contribuire alla definizione degli standard formativi, delle iniziative scientifiche, delle pubblicazioni e delle linee guida professionali della Federazione.

Art. 17 – Codice Etico e Professionale

FIMAAS adotta un Codice Etico e Professionale volto a garantire:

  • correttezza professionale;
  • rispetto dell'utente;
  • trasparenza;
  • responsabilità;
  • aggiornamento professionale;
  • rispetto dei limiti di competenza;
  • collaborazione interdisciplinare;
  • contrasto all'abusivismo;
  • tutela della dignità della professione.

La violazione del Codice può comportare sanzioni associative secondo quanto previsto dal regolamento disciplinare.

Art. 18 – Patrimonio e risorse

Il patrimonio della Federazione è costituito dalle quote associative, dai contributi, dalle erogazioni liberali, dai proventi delle attività istituzionali e da ogni altra entrata lecita.

È esclusa qualsiasi distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione agli associati.

Eventuali avanzi sono destinati esclusivamente al perseguimento delle finalità associative.

Art. 19 – Esercizio finanziario

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 20 – Modifiche dello Statuto

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea secondo le maggioranze previste dal presente Statuto.

Art. 21 – Scioglimento

Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto a enti aventi finalità analoghe o per finalità di pubblica utilità, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 22 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e della normativa italiana vigente in materia di associazioni.

La Federazione opera nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali ed europee applicabili alle attività professionali rappresentate.

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