La fattura dell'MCB: esenzione IVA, Tessera Sanitaria e 730

Che cosa prevede la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 2026, come si fattura mentre l'invio al Sistema Tessera Sanitaria non è attivo e quando il paziente può detrarre la spesa.

In sintesi

Con la Risoluzione n. 9/E del 24 febbraio 2026 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le prestazioni rese nell'ambito dell'attività di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (MCB) possono beneficiare dell'esenzione IVA dell'art. 10, primo comma, n. 18, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sempre che la qualifica sia attestata da un titolo idoneo all'esercizio dell'attività. Le stesse prestazioni rese a persone fisiche non vanno fatturate elettronicamente tramite SdI. In attesa di un decreto ministeriale l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria non è ancora possibile: secondo una FAQ dell'Agenzia delle Entrate dell'11 marzo 2026 l'MCB continua a emettere fatture analogiche o elettroniche fuori dallo SdI. Per il paziente la spesa è detraibile nel 730 solo con prescrizione medica.

Atto
Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti – Risoluzione n. 9/E
Data
24 febbraio 2026
Oggetto
Trattamento ai fini IVA delle prestazioni rese nell'ambito dell'attività di osteopata, chiropratico, chinesiologo e massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (massoterapista)
Parere richiamato
Ministero della Salute, nota n. 69401 del 4 novembre 2025

Il parere del Ministero della Salute

La Risoluzione riporta il parere chiesto dall'Agenzia al Ministero della Salute. Sull'MCB il Ministero ha evidenziato che la figura è attualmente collocata tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie di cui al R.D. n. 1334 del 31 maggio 1928, e che non si tratta di un professionista sanitario, ma di un operatore sanitario che non possiede autonomia professionale, dovendo operare sotto la supervisione di un professionista sanitario.

Esenzione IVA

L'art. 10, primo comma, n. 18, del D.P.R. 633/1972 esenta le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del Testo unico delle leggi sanitarie. Poiché l'art. 99 comprende espressamente i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori, l'Agenzia ritiene che le prestazioni MCB possano beneficiare dell'esenzione, a due condizioni che la Risoluzione richiama:

  • requisito soggettivo: la qualifica di MCB deve essere attestata da un titolo idoneo all'esercizio dell'attività;
  • requisito oggettivo: deve trattarsi di prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, come richiesto in generale per l'esenzione.

Dal 1° gennaio 2027: il Testo unico IVA

Dal 1° gennaio 2027 l'art. 10 del D.P.R. 633/1972 è abrogato e sostituito dal Testo unico IVA (D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10). L'esenzione per le prestazioni sanitarie si trova nell'art. 37, comma 1, lettera t), con lo stesso testo: «le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie». Nelle fatture emesse dal 2027 conviene citare il nuovo riferimento: verifica la dicitura con il commercialista.

Sistema Tessera Sanitaria e fatturazione

  • La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 19 giugno 2023 comprende tra le spese sanitarie detraibili quelle per le prestazioni rese nell'ambito dell'attività di MCB, documentabili anche tramite il Sistema Tessera Sanitaria. Ne consegue, secondo la Risoluzione, che chi esercita l'attività è tenuto a inviare i relativi dati al Sistema TS.
  • Per questo opera il divieto previsto dall'art. 10-bis del D.L. 119/2018 e dall'art. 9-bis del D.L. 135/2018: le prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche non devono essere fatturate elettronicamente tramite SdI.

L'invio al Sistema TS non è ancora attivo

Con una FAQ dell'11 marzo 2026 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'invio al Sistema TS per le prestazioni dei massaggiatori capo bagnini non è ancora possibile: con il Ministero della Salute e la Ragioneria Generale dello Stato «sono in corso di valutazione i presupposti per emanare uno specifico decreto ministeriale che includa tali soggetti». Nel frattempo l'MCB deve «continuare a certificare i corrispettivi con fatture in modalità analogica od elettronica al di fuori del Sistema di Interscambio (SdI)».

Che cosa fare in pratica

  1. Verifica il titolo. L'esenzione IVA richiede che la qualifica di MCB sia attestata da un titolo idoneo: conserva l'attestato regionale.
  2. Emetti fattura esente IVA indicando la norma di esenzione (art. 10, primo comma, n. 18, del D.P.R. 633/1972; dal 2027 art. 37, comma 1, lettera t, del Testo unico IVA) per le prestazioni che rientrano nell'esenzione.
  3. Ai pazienti persone fisiche non inviare la fattura tramite SdI: usa la fattura cartacea o elettronica fuori dal Sistema di Interscambio.
  4. Segui gli aggiornamenti sul Sistema TS: quando sarà emanato il decreto, l'invio dei dati diventerà operativo e questa pagina sarà aggiornata.
  5. Per i casi dubbi (prestazioni non sanitarie, clienti con partita IVA, regime forfettario) chiedi al tuo commercialista.

Il paziente può detrarre la spesa nel 730?

Sì, a una condizione. La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2023 colloca le prestazioni del massaggiatore capo bagnino tra le spese per cui la detrazione spetta solo in presenza di prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia (parere del Ministero della Salute del 6 marzo 2018). Per la detrazione servono:

  • la fattura o ricevuta rilasciata dal professionista;
  • la prescrizione medica che ne attesti la finalità sanitaria;
  • il pagamento con strumenti tracciabili (carta, bonifico, altri sistemi elettronici), che può essere attestato anche con un'annotazione sulla fattura da parte di chi incassa.

La detrazione è del 19% sulla parte delle spese sanitarie complessive che supera la franchigia di 129,11 euro.

Le altre figure esaminate

La stessa Risoluzione ha escluso l'esenzione IVA, allo stato, per osteopata, chiropratico e chinesiologo, che restano soggetti all'IVA ordinaria e alla fatturazione elettronica secondo le regole generali.

Questa scheda ha finalità informativa. Per l'applicazione al proprio caso è necessario rivolgersi a un commercialista o a un consulente fiscale.

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