Legge 23 giugno 1927, n. 1264 e art. 99 del Testo unico delle leggi sanitarie
Le due norme statali che istituiscono la categoria delle arti ausiliarie e ne sottopongono l'esercizio a vigilanza.
La legge 1264 del 1927 in sintesi
La legge 23 giugno 1927, n. 1264, "Disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie", stabilisce che per esercitare le arti ausiliarie (tra cui quelle dell'odontotecnico e dell'ottico) occorre una licenza speciale, e rinvia a un regolamento la definizione di limiti e modalità di esercizio. Quel regolamento è il R.D. 31 maggio 1928, n. 1334, che comprende tra le specialità della licenza di infermiere quelle del massaggiatore e del capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.
- Atto
- Legge 23 giugno 1927, n. 1264
- Titolo
- Disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie
- Pubblicazione
- Gazzetta Ufficiale n. 176 del 1° agosto 1927
- Entrata in vigore
- 16 agosto 1927
- Testo ufficiale
- Normattiva
L'art. 99 del Testo unico delle leggi sanitarie
Il Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, riprende la categoria delle arti ausiliarie all'art. 99, che ai primi due commi stabilisce:
«È soggetto a vigilanza l'esercizio della medicina e chirurgia, della veterinaria, della farmacia e delle professioni sanitarie ausiliarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata.
È anche soggetto a vigilanza l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. S'intendono designate con tale espressione le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell'infermiere abilitato o autorizzato, compresi in quest'ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori.»
Testo come riportato nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 24 febbraio 2026. Fa fede la pubblicazione ufficiale.
Perché l'art. 99 è importante oggi
- Vigilanza. L'esercizio dell'arte di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici è soggetto a vigilanza, come quello delle altre arti ausiliarie.
- Fisco. L'esenzione IVA dell'art. 10, primo comma, n. 18, del D.P.R. 633/1972 rinvia proprio alle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 TULS. Su questa base l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile l'esenzione alle prestazioni MCB con titolo idoneo: scheda sulla Risoluzione 9/E/2026.
- Terminologia. La legge 26 febbraio 1999, n. 42 ha sostituito la denominazione "professione sanitaria ausiliaria" (usata al primo comma dell'art. 99 per levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera) con "professione sanitaria". La categoria delle "arti ausiliarie" del secondo comma è distinta e resta tale.
Pagina aggiornata il